(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 20 del 12 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine di evitare che la grave situazione di crisi economica nella quale versano le aziende zootecniche destinatarie di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' sanitarie per la tutela della salute pubblica comporti la dismissione degli allevamenti, la giunta regionale, nelle more dell'acquisizione del visto di conformita' di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 Art. 5, puo' disporre la concessione e la erogazione di una anticipazione sull'indennizzo previsto dalla citata legge a favore delle aziende stesse. 2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' disposta previa presentazione di fideiussione irrevocabile all'incasso rilasciata dagli organismi a tanto abilitati per legge. 3. L'anticipazione e' recuperata se e' accertata la responsabilita' degli indennizzati nella contaminazione degli allevamenti, ovvero se il regime di indennizzo previsto dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 non riceve l'approvazione della Commissione europea.