(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 20 del
                           12 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Al fine di evitare che la grave situazione di crisi economica
nella   quale   versano   le   aziende  zootecniche  destinatarie  di
provvedimenti  adottati  dalle  competenti autorita' sanitarie per la
tutela   della   salute   pubblica   comporti  la  dismissione  degli
allevamenti,  la  giunta  regionale, nelle more dell'acquisizione del
visto  di conformita' di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 6
Art.  5,  puo'  disporre  la  concessione  e  la  erogazione  di  una
anticipazione  sull'indennizzo  previsto  dalla citata legge a favore
delle aziende stesse.
    2.   L'anticipazione  di  cui  al  comma  1  e'  disposta  previa
presentazione  di  fideiussione  irrevocabile  all'incasso rilasciata
dagli organismi a tanto abilitati per legge.
    3.   L'anticipazione   e'   recuperata   se   e'   accertata   la
responsabilita'   degli   indennizzati   nella  contaminazione  degli
allevamenti,  ovvero  se il regime di indennizzo previsto dalla legge
regionale  14 marzo  2003,  n.  6  non  riceve  l'approvazione  della
Commissione europea.